L’intelligenza artificiale fa ormai parte della pratica quotidiana di tutti i professionisti o quasi, perché migliora velocità e produttività. Ma qual è il confine critico tra supporto e delega? Gli Ordini stanno introducendo norme deontologiche per garantire supervisione umana, trasparenza e responsabilità professionale
Alzi la mano chi non ha chiesto aiuto a Gemini o a ChatGPT per analizzare grandi quantità di immagini o dati, riassumere testi lunghissimi, abbozzare atti, automatizzare verifiche lunghe e ripetitive o correggere refusi. In tutte le professioni ordinistiche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è ormai quotidiano e indispensabile perché permette di velocizzare e ottimizzare molti processi. Tuttavia, il margine tra “L’IA mi aiuta a lavorare meglio e più velocemente” e “Lo faccio fare all’IA” a volte può essere molto labile e altrettanto devastante. Perché una cosa è cercare evidenze scientifiche e linee guida mediche aggiornate, un’altra è permettere all’IA di formulare diagnosi. Una cosa è estrarre clausole rilevanti da centinaia di documenti, un’altra è depositare un atto senza aver controllato le fonti citate. E ancora, una cosa è produrre bozze di relazioni e documentazione tecnica, un’altra è affidare all’algoritmo una soluzione di sicurezza.
Gli Ordini, con diverse valutazioni e velocità, stanno correndo ai ripari affinché quel confine, per quanto labile, non venga mai superato.
Norme e sanzioni o solo linee guida?
Che tutte le professioni oggi facciano i conti con l’Intelligenza artificiale e le sue svariate possibilità di applicazione è un dato di fatto. Un dato così scottante da indurre già molti Ordini a interrogarsi sull’inserimento all’interno dei propri codici deontologici di specifiche norme sull’IA.
Passare dalla semplice indicazione sull’opportunità di usare l’Intelligenza artificiale in modo responsabile all’introduzione di illeciti e sanzioni fa una grande differenza. Una differenza fondamentale per la tutela dei clienti e dei professionisti stessi, Ancora solo alcune professioni ordinistiche hanno già inserito regole sull’IA direttamente nel codice deontologico. Altre si sono fermate a linee guida, circolari o vademecum operativi in attesa di capire come procedere e di valutare l’impatto dell’Intelligenza artificiale sull’operatività. L’obiettivo, per tutti, è conciliare innovazione e responsabilità professionale, affrontando questioni come trasparenza, controllo umano, tutela dei dati e responsabilità degli errori prodotti dagli algoritmi.
Commercialisti e giornalisti in prima linea
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rappresenta uno dei primi esempi italiani di integrazione “nero su bianco” dell’IA in un codice deontologico professionale. Già lo scorso anno ha introdotto disposizioni specifiche, per esempio: l’IA può essere usata solo come strumento di supporto; il risultato della prestazione deve rimanere prevalentemente frutto dell’attività intellettuale del professionista; è vietato delegare all’IA la valutazione e l’interpretazione di fatti e norme; il professionista deve rispettare i principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. Per le violazioni di queste norme, esattamente come per le altre, sono previste sanzioni disciplinari.
Lo stesso accade per i giornalisti: il nuovo codice deontologico, entrato in vigore nel 2025, contiene un intero articolo dedicato all’intelligenza artificiale che non può sostituire l’attività giornalistica; deve essere dichiarata quando usata, specificando quale contributo ha dato al lavoro. Il giornalista ha comunque l’obbligo di verificare fonti e veridicità delle informazioni riportate.
Le professioni tecniche e gli avvocati
Anche la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici ha aggiornato il codice deontologico introducendo principi specifici sull’uso dell’IA: trasparenza, controllo umano, verificabilità degli output, tutela dei dati e sanzioni per uso improprio. Gli ingegneri invece stanno ancora lavorando all’aggiornamento del codice.
Nel frattempo, con l’entrata in vigore della Legge 132/2025 sull’IA, il Consiglio nazionale ha diffuso circolari e modelli obbligatori di informativa al cliente. Il cliente, cioè, deve essere sempre informato dell’uso di strumenti IA che comunque devono servire solo da supporto. Gli architetti e paesaggisti, infine, hanno avviato gruppi di lavoro mentre molte altre professioni al momento valutano l’uso dell’IA alla luce delle norme deontologiche già esistenti e della legislazione nazionale, l’AI Act europeo.
Per gli avvocati non esistono ancora norme specifiche nel codice deontologico, ma sono già stati elaborati documenti di riferimento. Come HOROS, la Carta dei Principi per un uso consapevole dei sistemi di IA in ambito forense, pubblicata dall’Ordine degli Avvocati di Milano già nel 2024. Ma le indicazioni non sono ancora entrate nel codice deontologico.
Le valutazioni in area medica
In area medica, la discussione è molto avanzata sul piano etico e scientifico ma non ci sono ancora norme. Qui prevale l’approccio secondo cui l’IA è uno strumento di supporto alla decisione clinica ma occorrono trasparenza e supervisione umana.
Per quanto riguarda gli psicologi, il codice deontologico contiene già principi applicabili alle tecnologie digitali e alle prestazioni effettuate tramite mezzi telematici, ma non ancora articoli dedicati all’intelligenza artificiale vera e propria.
Al di là dei singoli casi e dei singoli ordini, emerge un unico approccio per tutte le professioni: l’intelligenza artificiale deve essere usata sempre solo come supporto e non in sostituzione delle capacità intellettuali del professionista. In più, non può sostituire il giudizio professionale e deve rimanere soggetta alla supervisione e alla responsabilità della persona che ha l’obbligo di verificare gli output e le fonti e di dichiarare al cliente se e come ha usato l’IA.


