La disciplina dettata dal rinnovo del Ccnl degli studi professionali fornisce una cornice di carattere generale all’istituto demandando gran parte della sua attuazione all’accordo individuale. Non avrebbe potuto essere diversamente in un settore caratterizzato da piccole medie strutture. E solo con una regolazione contrattuale di questo tipo il lavoro agile potrà diffondersi nel settore accompagnando la trasformazione organizzativa in atto ormai da molto tempo.
di Marco Gambacciani
Il lavoro agile diventa adulto. Il rinnovo del Ccnl degli studi professionali del 16 febbraio 2024 è una delle prime intese di carattere nazionale a disciplinare il lavoro agile dopo l’esperienza pandemica. Si tratta di un’operazione di sicuro interesse che fornisce una cornice contrattuale ad una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che si adatta particolarmente alle caratteristiche del settore. Da un lato, infatti, la connotazione intellettuale dell’attività lavorativa, svolta da buona parte dei dipendenti del comparto, risulta idonea ad essere eseguita da remoto; dall’altro, le caratteristiche demografiche della forza lavoro del settore, composta in larga parte di giovani e donne, rendono l’istituto apprezzabile in relazione alle finalità dichiarate dalla normativa che lo disciplina.
La legge n. 81/2017 dichiara infatti espressamente che lo scopo del lavoro agile è quello di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”. Rispetto a quest’ultimo obbiettivo, una collocazione flessibile dell’orario di lavoro e una organizzazione del lavoro maggiormente legata ad obbiettivi può, se compatibile con le esigenze del datore di lavoro, avere degli effetti positivi nella gestione delle esigenze personali e familiari del lavoratore. Andando ad analizzare le disposizioni contrattuali che hanno declinato la legislazione in materia per il settore possono svolgersi alcune considerazioni generali.
Nel solco del Protocollo ministeriale
L’introduzione nel rinnovo contrattuale della regolamentazione del lavoro agile da parte di Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, segue un altro intervento delle parti sociali sulla materia, definito nell’ambito del Protocollo sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021, promosso dall’allora Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una intesa quest’ultima che ruotava su alcuni punti fondamentali: a) conferma della disciplina legislativa esistente (artt. 18-24 della l. 81/17); b) sostegno al ruolo della contrattazione collettiva; c) rafforzamento del ruolo dell’accordo individuale già previsto dalla l. 81/17.
Ed è nel solco della linea tracciata dal Protocollo che si è inserito il rinnovo del 16 febbraio 2024 fornendo indicazioni di carattere generale che possono rappresentare un valido riferimento per la sottoscrizione degli accordi individuali. Le parti, va detto, hanno deciso di mantenere accanto alla nuova disciplina del lavoro agile le disposizioni già esistenti relative al telelavoro con l’impegno, tuttavia, di avviare i “necessari confronti per armonizzare la disciplina del lavoro da remoto”. Una decisione quantomai opportuna in quanto il confine tra i due istituti, che si sostanziano in modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata a distanza, è piuttosto evanescente.
La centralità dell’accordo individuale
L’art. 75 del rinnovato Ccnl definisce il lavoro agile come “prestazione lavorativa individuale svolta con modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Le parti hanno quindi mutuato la definizione dall’art. 18 della legge n. 81/2017 e, come detto, confermato la centralità dell’accordo individuale che, per quanto riguarda il settore, può essere redatto seguendo i principi della contrattazione collettiva.
Orario, riposi e diritto alla disconnessione
Il rinnovo stabilisce che i luoghi in cui può essere effettuata la prestazione lavorativa, diversi dalla sede di lavoro o dallo studio professionale, debbano consentire la regolare esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza anche con riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Una precisazione quantomai opportuna, considerando che una delle maggiori ragioni di perplessità all’attivazione del lavoro agile da parte dei datori di lavoro è relativa alla compatibilità del luogo scelto dal lavoratore per la esecuzione della prestazione con alcune esigenze fondamentali di tutela dell’azienda. Scelta che, pur rimanendo libera, risulta ora condizionata dalla possibilità di richiamare le caratteristiche sopra descritte nell’accordo individuale.
Ferma restando la preventiva programmazione dei giorni di lavoro agile all’interno dell’accordo individuale, le giornate non fruite non sono cumulabili e, pertanto, non potranno essere utilizzate nel corso delle settimane successive. È stato stabilito, tuttavia, che di comune accordo le parti possano modificare con almeno 24 ore di anticipo la programmazione delle giornate di lavoro agile e in presenza nello studio professionale.
L’accordo individuale avrà la facoltà di stabilire eventuali fasce di reperibilità stante il generale principio di autonoma gestione dell’orario di lavoro da parte del dipendente. Sul punto, l’art. 80 del Ccnl specifica come debbano essere rispettati i tempi di riposo giornalieri (11 ore di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore e 6 ore di attività continuativa) e settimanali (ogni 7 giorni un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero) previsti dalla legge.
Infine, l’art. 81 del nuovo contratto individua anche una definizione, seppur piuttosto snella, di diritto alla disconnessione dalle strumentazioni di lavoro durante le pause e nei periodi stabiliti dall’accordo individuale in cui non è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Focus su salute e sicurezza
Una particolare attenzione viene dedicata al tema della salute e sicurezza: l’art. 85 del Ccnl stabilisce che datore di lavoro e lavoratore si impegnano a garantire il rispetto delle discipline in materia di salute e sicurezza; contestualmente il lavoratore deve cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione predisposte per l’esecuzione della prestazione al di fuori della sede di lavoro contrattualmente stabilita, dei locali aziendali/dello studio secondo le disposizioni previste dal Protocollo nazionale sul lavoro agile.
Viene specificato dall’art. 84 come durante l’espletamento dell’attività lavorativa in modalità “agile”, sia confermato il potere direttivo del datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del lavoratore di cui all’art. 2104 e ss. del Codice Civile, nonché il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali/dello studio o del luogo di lavoro contrattualmente stabilito pur sempre nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto del Lavoratori.
Al contempo, le parti hanno indicato come il trattamento economico del lavoratore non possa essere inferiore a quello che gli è ordinariamente applicato, derivante anche da contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello. Viene poi demandato all’accordo individuale la possibilità di definire rimborsi forfettari riferiti all’espletamento del lavoro in modalità agile per spese sostenute dal lavoratore (es. elettricità, riscaldamento, Adsl, affitto spazi coworking, ecc.).