Spazio alla contrattazione territoriale

Nell’ambito del rinnovo contrattuale degli studi professionali si è dato spazio anche al secondo livello di contrattazione regionale dando la possibilità di definire accordi ad hoc. Ne è un esempio Confprofessioni Südtirol / Alto Adige che ha lavorato molto sulla questione salariale dei lavoratori locali, ma ha anche mostrato fermezza nel richiedere flessibilità per alcuni aspetti in materia del lavoro. E non solo.

Dopo una lunga fase delle trattative e a quasi sei anni dopo l’originaria scadenza dell’ultimo accordo (CCNL stipulato il 17 aprile 2015), le parti sociali del settore studi professionali hanno faticosamente trovato un’intesa di rinnovo. Particolarmente delicata era, ovviamente, la questione dei salari che, nel tempo, hanno subìto una perdita del loro valore reale sotto le spinte inflazionistiche legate a eventi esterni a livello globale. Ma il rinnovo è stato anche l’occasione di rivedere alcune parti del Ccnl non più in linea con il quadro normativo insieme ad alcuni aspetti che hanno generato dubbi nella sua applicazione.

In parallelo ai negoziati in corso a livello nazionale, nella provincia autonoma di Bolzano sono state condotte le trattative a livello territoriale da parte di Confprofessioni Südtirol / Alto Adige, da molti anni attiva nella contrattazione collettiva di secondo livello per gestire le particolarità del settore. La firma dell’intesa locale ha comunque preceduto il Ccnl di una settimana.

Le relazioni sindacali decentrate
 Il Ccnl per gli studi professionali affida ai territori una serie di competenze rilevanti. Di particolare interesse il titolo II che assegna alla contrattazione decentrata le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro, al fine di favorire l’incremento della qualità e produttività del lavoro, di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l’emersione, la stabilizzazione e l’incremento dell’occupazione. L’intesa di rinnovo lascia spazio al secondo livello di contrattazione regionale dando la possibilità di definire accordi connessi alle attività stagionali. L’art. 6 del Ccnl disciplina poi la composizione delle controversie a livello decentrato. Altre materie dove la contrattazione collettiva nazionale offre spazio al territorio sono la previdenza complementare (art. 18), l’apprendistato (per la qualifica ed il diploma professionale, parzialmente per quello professionalizzante e di alta formazione e ricerca) e i contratti a termine per studenti universitari e scuole superiori.

Sebbene poi il Ccnl non affidi esplicitamente determinate materie alla contrattazione territoriale, il legislatore riconosce la validità di queste intese, qualora stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 – norme di rinvio ai contratti collettivi). Ma vediamo di seguito i punti di maggiore interesse dell’intesa firmata a Bolzano.

La questione salariale

Oltre alla parte normativa e a quella che disciplina le relazioni sindacali (compresa la bilateralità molto evoluta del settore), la questione centrale di ogni accordo sono gli aumenti retributivi per i lavoratori. A livello nazionale Confprofessioni ha riconosciuto un aumento retributivo pari a 215 euro mensili lordi per il 3° livello, con la relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, il quale è da corrispondere in quattro rate, partendo con il periodo di paga di marzo 2024.

In aggiunta a quanto previsto dal Ccnl l’intesa territoriale riconosce a partire dal mese di gennaio 2024 un elemento economico territoriale (EET) pari a 125 euro mensili lordi. L’EET sarà erogato per le mensilità contrattualmente previste e costituisce base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Inoltre, l’EET potrà essere compensato con eventuali altri trattamenti economici già concessi al lavoratore da parte del datore di lavoro e per i quali è stata concordata in forma scritta la loro assorbibilità.

Per comprendere meglio il riconoscimento di questa voce retributiva per i lavoratori a Bolzano vanno comprese alcune specificità che sono presenti a livello locale. In particolare, il mercato del lavoro con una percentuale di disoccupazione tra le più basse in Europa e una mancanza di personale qualificato che si riflette sui salari in tutti i settori. Il fattore del bilinguismo (tedesco/italiano) che è una questione centrale per gruppi linguistici e i datori di lavoro presenti a Bolzano con forti riflessi (non presenti altrove) sul mercato del lavoro e le retribuzioni. Infine, la provincia autonoma ha il costo della vita più elevato in Italia ed è stato un ulteriore motivo per definire un elemento economico territoriale per compensare questo aspetto. Dunque, gli aumenti del Ccnl e dell’accordo territoriale sono, in combinazione, anche abbastanza significativi per il settore e un segnale forte che è possibile fare accordi collettivi.

Trattamento di malattia e maternità/paternità

L’accordo territoriale prevede un trattamento migliorativo per le malattie dei lavoratori. Il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità di malattia a carico dell’Inps dal 4° al 20° giorno per raggiungere il 100% della retribuzione lorda giornaliera. L’integrazione a carico del datore di lavoro è dovuta anche nel periodo di prova.

È prevista poi una ulteriore integrazione a carico dei datori di lavoro nelle ipotesi di patologie gravi e molto favorevole ai lavoratori qualora si trovino in una situazione della vita che è particolarmente difficile. In questo caso gli importi e i periodi sono stati ulteriormente elevati rispetto all’intesa precedente firmata il 19 gennaio 2018.

Sebbene sia rimasta invariata la disciplina prevista dall’accordo territoriale di Bolzano sull’integrazione dell’indennità di maternità o paternità, si segnala che la stessa è migliorativa rispetto al Ccnl firmato perché prevede una integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile lorda.

Contratti a termine e causali
Da un lato Confprofessioni Südtirol / Alto Adige ha senz’altro lavorato molto sulla questione salariale, ma ha mostrato anche una certa fermezza nel richiedere flessibilità per alcuni aspetti in materia del lavoro. È stata così colta la possibilità offerta dal D.L. 48/2023, la quale affida alle parti sociali di disciplinare le causali nel contratto a termine quando supera i 12 mesi di durata complessiva. Le causali dell’intesa locale sono, dunque, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Ccnl e individuate come segue:

  • avvio di nuove attività o accorpamento/fusione nel limite di 24 mesi nell’arco di 36;
  • ⁠⁠progetti e/o incarichi temporanei superiori a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi. A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono indicati come tali: l’ottenimento di appalti o incarichi pubblici e/o privati, incarichi di ricerca e sviluppo, implementazione di processi di digitalizzazione etc.;
  • in caso di temporanea trasformazione di un contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per una durata superiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro dovrà inserire la specifica causale con una descrizione delle motivazioni nel contratto di lavoro a termine.

Apprendistato
Nella provincia autonoma di Bolzano è sempre stato di centrale importanza l’apprendistato come strumento per garantire e favorire l’occupazione giovanile, avendo costruito un sistema di best practice (buone pratiche) con il suo sistema duale. Anche Confprofessioni Südtirol / Alto Adige ha disciplinato da tempo tale istituto nei diversi accordi stipulati in passato (da ultimo nel 2020 con l’accordo quadro sull’apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo per l’operatore paghe). Rispetto alla precedente intesa, l’accordo adesso firmato ha precisato che la disciplina sull’anzianità di servizio e sugli scatti di anzianità (secondo la disciplina del CCNL) è applicabile anche agli apprendisti e la decorrenza di questi istituti è quella della data di assunzione (ad esclusione dell’apprendistato stagionale).

Altre novità
Nell’accordo territoriale firmato hanno trovato poi ancora spazio una disciplina sulle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, festivo, domenicale e notturno per quegli aspetti che non sono regolati dal Ccnl. Altri due aspetti interessanti dell’intesa locale sono la disciplina per la malattia dei bambini (riconoscimento fino a tre giornate retribuite secondo la dimensione del datore di lavoro) e l’integrazione retributiva a carico del datore di lavoro (10 per cento) durante il congedo delle donne vittime di violenza di genere.

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